(Pubblicata nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Basilicata  -
  Supplemento Ordinario - n. 52 del 4 dicembre 2018). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
(Omissis). 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. La Regione Basilicata, in conformita' dell'art. 8 dello  statuto
regionale, dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 14  agosto
1991, n. 281 (Legge quadro in  materia  di  animali  di  affezione  e
prevenzione del randagismo) e successive modifiche,  detta  norme  in
materia di randagismo e  di  tutela  degli  animali  da  compagnia  o
d'affezione come definiti all'art. 2, al fine di: 
    a) tutelare gli animali da compagnia o d'affezione; 
    b) prevenire e controllare il randagismo; 
    c) reprimere ogni tipo di maltrattamento compreso l'abbandono; 
    d)  valorizzare  il  ruolo  delle  associazioni  di  volontariato
animalista di cui all'art. 7; 
    e)  promuovere  la  cultura  del  possesso  responsabile,   anche
mediante campagne informative e di educazione.