(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Supplemento Ordinario - n. 52 del 4 dicembre 2018). IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Oggetto e finalita' 1. La Regione Basilicata, in conformita' dell'art. 8 dello statuto regionale, dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e successive modifiche, detta norme in materia di randagismo e di tutela degli animali da compagnia o d'affezione come definiti all'art. 2, al fine di: a) tutelare gli animali da compagnia o d'affezione; b) prevenire e controllare il randagismo; c) reprimere ogni tipo di maltrattamento compreso l'abbandono; d) valorizzare il ruolo delle associazioni di volontariato animalista di cui all'art. 7; e) promuovere la cultura del possesso responsabile, anche mediante campagne informative e di educazione.